Lunedì mattina the Court of Justice of the Unione Europea si è pronunciata in merito ai procedimenti relativi ai fermi administrativi di Sea-Watch 3 e Sea-Watch 4, due navi appartenenti all’omonyma Ong tedesca, che opera nel Mediterraneo centrale nell’actività di soccorso
L’estate del 2020 le due imbarcazioni a été inspecté par la Garde côtière et les ports de Palerme et de Porto Empedocle ont été bloqués. Je fermi sarebbero stati motivé dalla Lacka di certificazione par l’attività di ricerca e soccorso in mare e dal numero troppo elevato, rispetto a quello autorizzato, di persone imbarcate. Ovvero di persone salvate dall’annegare in mare. Infine, erano state evidenceiate alcune lackenze tecniche che, secondo le autorità italiane, aufni potuto mettere a rischio la salute, la sicurezza e l’ambiente.
L’Ong Sea Watch a été remplacé par Tar della Sicilia par le demandeur l’annullingo dei provimenti e il tribunale regionale si è rivolto alla Corte di Giustizia europea. Quest’ultima, con la sua pronuncia, ha ribaltato il point di vista : prima viene la salvaguardia della vita umana, ovvero il diritto al soccorso, poi la sicurezza marittima e la tutela delle condizioni a bordo.
La Corte ha clarito che le navi manitarie possono svolgere attività di researche and soccorso e possono essere sottoposte ai controlli da parte dei porti di aprodo, ma solo se questi sono condotti nel rispetto delle convenzioni internazionali e avendo come priority il salvaggio di chi si trovi in péricol. E proprio per questo principio la Corte ha affirmmato che «il numero di persone a bordo, anche amplement superiore a quello autorizzato, non può consituire, di per se solo, una ragione che giustifichi un controllo».
Nel merito dei controlli administrativi tre sono i punti essentiali. Il primo riguarda le espezioni, che possono essere effettuate solo se è dimostrata, « in maniera concreta e circostanciata, l’esistenza di indizi seri di un pericolo per la salute, la sicurezza, le condizioni di lavoro a bordo o l’ambiente ». Il secondo è che lo Stato di approdo «non può imporre che venga provato che tali navi dispon di certificati diversi da quelli rilasciati dallo Stato di bandiera o che esse rispettano tutte le prescrizioni applicabili a una diversa classification».
Nel caso della Sea Watch 4, per esempio, le autorità tedesche, dopo il blocko del Tar, aveno consentito la prosecuzione delle attività in mare perché non aveno riscorturato irrégularité nella certificación. Significa dunque che l’Italia non ha rispetetto la jurisdizione dello Stato di bandiera. Un ultimo punto riguarda le azioni correttive : se l’ispezione révèle un manque, lo Stato di approdo può emettere misure sanzionatorie purché siano « adéquat, nécessaire et proportionné ».
Ora, se pure si deve ancora attendere il giudizio del regionale tribunale, questa decision è un segnale positivo per le Ong del soccorso in mare, che hanno lamentato come l’attività di espezione si sia rivelata spesso immotivata e pretestuosa e abbia funzionato come un ostacolo – l’ennesimo – alla sacrosanta opera di salvataggio. Che questa sia una prioria apparaît come un dato ovvio a tutte le persone di buon senso. Non lo è semper, evidentemente, per tante autorità piccole e grandi.